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Reg. Trib. di Benevento n. 290/20
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Il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni

Il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni Un’occasione per un’Italia e un’Europa più competititive Nel corso degli ultimi 20 anni, la Commissione europea è stata impegnata in un aggiornamento periodico del quadro legislativo che regola il funziona- mento delle infrastrutture di telecomunicazione e dei mercati dei servizi, in modo da garantire che riflettano le mutevoli condizioni di mercato e incorporino nuovi obiettivi politici. La revisione effettuata tra il 2016 e il 2018, e il recente Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CECE) che ne è il risultato, rappresentano l’iniziativa legislativa più significativa dal 1998 ad oggi. Nella maggior parte dell’articolato la Direttiva UE 2018/1972 include elementi normativi già oggi presenti nel nostro mercato delle comunicazioni elettroni- che, di per sé sufficientemente regolamentato, elementi che probabilmente avranno uno scarso impatto sui player e sui consumatori mentre in altre aree rimangono addirittura sostanzialmente invariate. Il Codice UE introduce però anche molti elementi nuovi, mai affrontati in pre- cedenza ponendosi l’obiettivo primario di uniformare le condizioni “di gioco” anche estendendo le regole a fornitori che non erano mai stati considerati dal contesto normativo, come i player over-the-top (OTT) che offrono una varietà di servizi compresi quelli di comunicazione interpersonale, contenuti e servizi cloud. Il Codice intende anche affrontare le modalità con cui il nuovo impianto normativo potrà realmente garantire che le modifiche legislative adottate dopo il 20 dicembre 2020 saranno efficacemente attuate dai singoli Stati. Per questo la Direttiva ha assegnato al BEREC la predisposizione di linee guida dettagliate di cui le varie autorità nazionali di regolamentazione sono spesso coautori ma a cui dovranno attenersi e tenere in massima considerazione. L’altro aspetto correlato riguarda la misura in cui le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere soggette al controllo della Commissione stessa, del BEREC o di una combinazione dei due. Il Codice introduce nuovi accordi istituzionali come il “veto congiunto” e la “revisione tra pari”. In altri casi, il BEREC è tenuto a fornire il proprio parere, al quale la Commissione deve prestare la massima attenzione. È probabile che il funzionamento pra- tico di questi accordi istituzionali avrà un’influenza significativa sull’attua- zione della Direttiva e sul raggiungimento dei suoi obiettivi, non da ultimo per eventuali speranze residue di una maggiore armonizzazione della rego- lamentazione in Europa. Il Codice pone particolare attenzione ad interventi che potranno favorire le aziende che forniscono i servizi di comunicazione come: preparare la strada all’implementazione delle reti 5G, con interventi mirati per velocizzare la disponibilità dello spettro radio per il 5G nell’UE; periodi di licenza dello spettro di 20 anni per garantire il ritorno sugli investimenti per gli operatori di rete; migliore coordinamento delle assegnazioni dello spettro radio, in modo che gli investimenti nelle reti possano avvenire contemporaneamente nei diversi Stati membri. una maggiore uniformità all’interno dell’Unione Europea sull’uso efficiente dello spettro radio sia negli aspetti tecnici (sempre più delegati al BE- REC) che per quelli forse più importanti dei costi dei diritti d’uso. facilitare il lancio di nuove reti fisse ad altissima capacità, concentrandosi sulla concorrenza delle infrastrutture e sul ritorno sugli investimenti in nuove reti; nuove regole per il coinvestimento che saranno più prevedibili e promuoveranno la condivisione del rischio nella distribuzione di reti ad altissima capacità; regole specifiche per gli operatori solo all’ingrosso con significativo po- tere di mercato. garantire la parità di trattamento di tutti gli attori del settore dei servizi di telecomunicazione, tradizionali o basato sul web, chiarendo la definizione di servizi di comunicazione elettronica. Altre regole sono mirate a favorire tutti i soggetti che invece utilizzano i servizi di comunicazione obbligo di informazioni chiare sui contratti anche attraverso sintesi contrattuali preventive e l’introduzione di un modello di riepilogo che consentirà un facile confronto di diverse offerte di diversi fornitori di servizi; obbligo di chiarezza sulle tariffe, nonché obbligo di accesso ad almeno uno strumento gratuito ed indipendente di confronto sulla loro qualità facilitazione di qualsiasi cambiamento nel fornitore di servizi, mantenendo lo stesso numero di telefono; disposizione per i consumatori di risolvere immediatamente il contratto se le condizioni sono state modificate, con possibilità di mantenere il nu- mero un mese dopo la risoluzione del contratto; requisito per gli operatori di fornire un accesso equivalente ai servizi di comunicazione per gli utenti finali con disabilità; introduzione di un limite alle chiamate internazionali all’interno dell’UE (già in vigore dal 15 maggio 2019): predisposizione per l’individuazione della posizione più precisa del chia- mante in situazioni di emergenza durante la telefonata al numero di emergenza europeo 112 Purtroppo il termine per il recepimento nella legislazione nazionale era il 21 dicembre 2020, ma ad oggi, stando al comunicato della Commissione euro- pea, “solo la Grecia, l’Ungheria e la Finlandia hanno notificato all’esecutivo Ue di aver adottato tutte le misure necessarie per il recepimento della direttiva, dichiarando così di aver completato il recepimento”. Per questo Bruxelles ha avviato per l’Italia la procedura d’infrazione per non aver recepito entro la scadenza fissata le nuove norme del Codice europeo per le comunicazioni elettroniche. Di conseguenza sono partite da Bruxelles le formali lettere di costituzione in mora. La Commissione europea chie- de, entro due mesi, di recepire la direttiva e informarne l’esecutivo Ue. Ing. Alfredo Pasini Consulente e giornalista