Il modem libero è morto, evviva il modem libero.
La parafrasi del vero motto che accompagnava la dipartita di un Re e l’insediamento di un altro, può ben identificare quello che sta accadendo intorno alla libertà di modem.
Per molti anni in Italia non è stato possibile scegliere quale modem installare nella propria casa: questo dispositivo è infatti stato incluso negli abbonamenti proposti dai vari operatori telefonici.
La situazione è cambiata il primo gennaio 2019 con la delibera 348/18/CONS, con cui l’AGCOM ha decretato che gli utenti potevano utilizzare qualunque modem avessero preferito, senza essere legati a quelli proprietari offerti dalle compagnie telefoniche.
La Delibera ha subito acceso una disputa tra i grandi operatori del fisso o del fisso-mobile, da un lato, e gli operatori più piccoli, supportati da alcuni produttori di apparati e alcune Associazioni di tutela dei consumatori, dall’altro.
La disputa è stata combattuta tra le aule dell’AGCOM e quelle giudiziali del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio e del Consiglio di Stato, oltreché nelle controversie di fronte ai CORECOM regionali, e non è ancora giunta a compimento, dal momento che il più grande degli operatori italiani, Telecom Italia, ha deciso di impugnare davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR che l’aveva vista parzialmente soccombere.
In realtà, alcuni grandi operatori hanno preferito ritirare i ricorsi presentati concentrandosi sulle nuove offerte che tenessero in considerazione i parametri stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella Delibera 348/18.
Le controversie giudiziarie si trascinano più che altro sulla sorte dei contratti esistenti e sulla sorte da attribuire alle rateazioni a carico dei consumatori che avevano stipulato contratti in pendenza della applicazione della Delibera contestata.
La Delibera dell’AGCOM, in ogni caso, assume un ruolo meramente esecutivo del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che ha introdotto nell'ordinamento europeo un nuovo insieme di norme in materia di “net neutrality”, attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione nuove funzioni in materia di regolamentazione, vigilanza ed enforcement, per garantire il diritto degli utenti ad una Internet aperta (art 3, 4 e 5 del Regolamento).
In base al principio di neutralità della rete, l’accesso ad Internet deve essere trattato in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall’applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario.
Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a promuovere la disponibilità dell’accesso a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico e in maniera non discriminatoria.
A tal fine, possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica e ai fornitori di servizi di accesso a Internet requisiti tecnici di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie.
Il Regolamento europeo, quindi, lungi dal riferirsi meccanicamente a quale router utilizzare, ipotizza un concetto di internet aperta ben più importante dello stesso concetto “tecnico” di apparato, e si proietta direttamente come retroterra culturale alla base del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che dovrà essere approvato anche in Italia entro la fine del 2020.
Un nuovo concetto di modello libero inteso come diritto all’accesso alla rete si profila all’orizzonte e sarà compito delle istituzioni evitare che “morto un Papa” non si riesca poi a farne un altro, vanificando così gli sforzi per ottenere una internet libera e aperta.
Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito
Studio legale Sarzana e Associati, Roma
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